Mandato elettivo: perchè il rimborso del Comune non è soggetto a IVA
Автор: Assel Consulting
Загружено: 2026-02-17
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Oggi insieme affrontiamo l’argomento del mandato elettivo, perchè il rimborso del comune non è soggetto a IVA. Che cosa andiamo a vedere oggi insieme? Affrontiamo il tema che riguarda da vicino tutti i Comuni e, più in generale, il funzionamento della vita amministrativa locale: il rimborso che il Comune riconosce al datore di lavoro di un consigliere comunale per le ore di assenza del dipendente impegnato nello svolgimento del proprio mandato.
Può sembrare una questione marginale, ma in realtà coinvolge un nodo delicato:
questo rimborso deve essere assoggettato a IVA oppure no?
La risposta arriva in modo molto chiaro dalla Risposta 261/2025 dell’Agenzia delle Entrate, che offre una lettura limpida e coerente del quadro normativo. E il messaggio è semplice:
queste somme non sono imponibili IVA.
Vediamo perché.
Il punto di partenza è l’articolo 79 del TUEL, che garantisce ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche elettive – come i consiglieri comunali – il diritto di permessi necessari per partecipare alle sedute per svolgere tutte le funzioni connesse al mandato. In questi casi, il datore di lavoro anticipa la retribuzione e conserva la copertura assicurativa e previdenziale; il Comune, poi, gli rimborsa quanto corrisposto per le ore o le giornate di assenza.
Fin qui la meccanica è nota. Ciò che occorre chiarire è la natura di questo rimborso: si tratta di un’operazione rilevante ai fini IVA oppure no? È assimilabile a un distacco di personale?
L’Agenzia, nella sua risposta, esamina esattamente questa ipotesi e la esclude in modo netto.
E la ragione è molto semplice: il datore di lavoro non sta prestando alcun servizio al Comune.
Il consigliere non è messo a disposizione dell’ente come lavoratore; non nasce un rapporto di subordinazione, né un vincolo funzionale tra datore di lavoro e amministrazione. Il dipendente, quando svolge il mandato, non opera per conto del suo datore, ma per conto della collettività, in esercizio di una funzione pubblica.
Il rimborso, quindi:
non ha natura corrispettiva,
non remunera una prestazione di servizi,
non costituisce uno scambio economicamente rilevante,
e non presenta alcuna controprestazione da parte del datore di lavoro.
È semplicemente un meccanismo di riequilibrio economico: serve a evitare che il datore di lavoro sopporti un costo che non gli spetta, perché il dipendente è assente per ragioni istituzionali legate al suo ruolo pubblico.
Per questo il rimborso è fuori campo IVA, come qualunque dazione di denaro che non rappresenti un rapporto sinallagmatico tra le parti.
L’Agenzia richiama anche l’articolo 80 del TUEL, che disciplina i permessi degli amministratori locali, e sottolinea che questa norma non contiene alcun elemento che possa far pensare a un distacco di personale. È un istituto diverso, fondato sulla garanzia dell’esercizio democratico del mandato, non su un rapporto di prestazione verso l’ente.
Il messaggio finale è chiaro e di grande utilità operativa:
i rimborsi dei permessi retribuiti ai datori di lavoro dei consiglieri comunali non devono essere assoggettati a IVA, perché non rappresentano il corrispettivo di alcun servizio.
È una conclusione che riporta ordine e coerenza: l’ente locale garantisce al cittadino-amministratore la possibilità di svolgere il proprio ruolo pubblico, senza che comporti costi aggiuntivi per chi ha alle proprie dipendenze. Nessun scambio, nessuna prestazione, nessuna IVA.
Quindi vi ringrazio e vi aspetto al prossimo incontro di informazione.
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