Contributi / Corrispettivi: risposta 164/25 dell'Agenzia delle Entrate
Автор: Assel Consulting
Загружено: 2026-01-15
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Quando affrontiamo il tema dei contributi e dei corrispettivi in ambito IVA, ci troviamo davanti a una delle aree più delicate per gli enti pubblici. In questo video si analizza la Risposta n. 164/2025, che avrebbe potuto rappresentare un’occasione utile per fare chiarezza definitiva sul tema, ma che, purtroppo, si rivela ancora una volta insufficiente.
Il caso riguarda un ente parco che, per promuovere il territorio, si avvale di una fondazione alla quale affida la gestione dei propri centri visitatori e di altre attività informative. Il parco eroga alla fondazione delle somme che definisce contributi, stabilendo unilateralmente il loro importo e richiedendo una rendicontazione finale. Fin qui, tutto sembra suggerire un quadro tipico di un contributo escluso da IVA.
L’Agenzia delle Entrate, nella sua analisi, ripropone i principi comunitari ormai noti: un’erogazione assume natura di corrispettivo quando esiste un rapporto di scambio, un sinallagma, in cui la somma ricevuta è il prezzo di un servizio reso. Diversamente, quando il beneficiario non assume l’obbligo verso l’ente finanziatore, la somma resta un contributo fuori dal campo IVA.
Ma il punto è che questo schema, da solo, non basta a risolvere le reali difficoltà degli enti locali. Infatti, nella maggior parte dei casi, il problema non è distinguere tra contributo e corrispettivo in astratto, ma capire quando una somma erogata con vincoli – una cosiddetta sovvenzione modale – sia davvero una liberalità con onere, oppure mascheri un vero scambio di prestazioni.
Si evidenzia che l’Agenzia tende ancora a leggere il tema attraverso criteri che derivano dalla circolare 34/2013, come il richiamo all’articolo 12 della legge 241/1990, che però disciplina solo aspetti procedurali, infatti l’art. 12 della Legge 241/90 è una guida talvolta inadeguata ai fini della distinzione tra contributi non soggetti ad Iva e corrispettivi Iva rilevanti, trattandosi di una mera disposizione di carattere procedurale che detta le condizioni per l’attribuzione di un contributo, senza tuttavia fornire – di esso – la benché minima definizione, in quanto non entra nel merito.
Nella risposta 164/25 non si dice nulla sulla vera domanda che dobbiamo porci: l’ente che eroga la somma trae un vantaggio diretto dall’attività svolta dalla fondazione?
Se sì, allora siamo davanti a un rapporto sinallagmatico, e quindi a un corrispettivo soggetto a IVA; se la risposta è no, siamo nel campo del contributo.
Nel caso affrontato nella risposta 164/2025, l’Agenzia conclude che si tratta di contributi esclusi dall’IVA, fondandosi su due elementi: la determinazione unilaterale dell’importo da parte dell’ente parco e la finalità di promozione turistica nell’interesse della collettività.
Un altro aspetto importante è prendere atto che la distinzione formale – procedure, delibere, rendicontazioni – non basta; ciò che conta davvero è verificare se la somma erogata serva a finanziare un’attività di interesse pubblico generale o, invece, remuneri un servizio reso nell’interesse specifico dell’ente.
Vi ringrazio per l’ascolto e vi aspetto al prossimo video di informazione
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