La formazione eseguita da enti pubblici
Автор: Assel Consulting
Загружено: 2025-12-02
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Oggi insieme affrontiamo l’argomento della formazione eseguita dagli enti pubblici. Quando un ente pubblico organizza corsi di formazione, il tema non è solo “se” IVA si applichi o no, ma “quando” l’esenzione sia correttamente invocabile. Una recente risposta dell’Agenzia ha ribadito un concetto semplice: la certificazione delle competenze digitali, se considerata da sola, non è formazione e quindi non accede all’esenzione dell’art. 10 punto 20, del DPR 633/1972. L’utilità del chiarimento sta però nel ricordarci che l’esenzione si fonda su due pilastri, contenuto formativo reale e riconoscimento pubblico, da verificare caso per caso.
Sul requisito oggettivo, l’attività deve essere effettivamente educativa o didattica: rientrano la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale. Questo significa impostare un percorso e non limitarsi a un servizio accessorio: ci devono essere programma, obiettivi, calendario, metodologie, materiali, e quando opportuno una verifica finale dell’apprendimento. Senza questa struttura, rischiamo di chiamare “formazione” ciò che, giuridicamente, è un’altra cosa (ad esempio, una mera prova o certificazione).
Sul requisito soggettivo, non è indispensabile essere “scuole” in senso stretto: conta il riconoscimento della Pubblica Amministrazione riferito allo specifico corso. In pratica: un decreto, una determinazione, una convenzione, oppure un finanziamento pubblico che implichi l’approvazione del progetto formativo. L’accreditamento generale (ministeriale, regionale, Accredia) è certamente un presupposto qualificante, ma non basta a rendere tutto esente in via automatica; il focus è posto sul singolo intervento.
Ecco perché la certificazione autonoma delle competenze digitali rimane, di regola, imponibile: manca l’inserimento in un contesto formativo riconosciuto. Se invece la certificazione è la fase finale di un corso approvato, strutturato e documentato, allora va valutata come parte di un unico servizio formativo e può seguire il regime IVA del percorso principale cioè in esenzione.
A livello europeo, la giurisprudenza ha adottato un’interpretazione restrittiva: l’esenzione guarda all’insegnamento scolastico o universitario e, per estensione prudente, alla formazione professionale in senso proprio. Da qui i noti casi in cui talune attività didattiche specialistiche (come i corsi di nuoto) sono risultate imponibili.
Cosa fare, dunque, in concreto? Formalizzare ogni corso: obiettivi, contenuti, durata, docenti, metodi di valutazione, output attesi. Ancorare quindi il riconoscimento pubblico al corso (o al progetto) con un atto espresso o con un finanziamento dell’ente: meglio se la delibera richiama titolo, destinatari e profilo formativo. Documentare con scrupolo i registri, le presenze, materiali, prove, feedback, attestati. Sono elementi che qualificano il corso come formazione che beneficia dell’esenzione ai sensi dell’art. 10 punto 20.
Sul versante amministrativo, occorre quindi una coerenza perfetta tra progetto e fatturazione: applicare l’esenzione alle sole prestazioni che rispettano entrambi i requisiti; trattare come imponibili le attività meramente certificative o consulenziali.
Infine, una raccomandazione operativa: quando si progetta un intervento che prevede anche una certificazione finale, definirla ex ante come parte del percorso (non come servizio autonomo), inserendola all’interno di un programma di apprendimento strutturato. In questo modo, la certificazione diventa il naturale epilogo di un’attività formativa riconosciuta—e non una singola e separata prestazione che implica con sé l’applicazione dell’IVA.
Vi ringrazio e vi aspetto al prossimo incontro di informazione.
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