Fondo di garanzia - MCC
Автор: pasquale stefanizzi
Загружено: 2020-10-30
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Per migliorare la bancabilità di un soggetto è in uso ricorrere al fondo di garanzia - MCC.
Nel video accenno alla più importanza garanzia pubblica, nata per agevolare l'accesso al credito di famiglie, imprese e professionisti e ridurre il suo costo.
E' stata istituita per "sostituire" le garanzie reali (pegno e ipoteca) e di firma (fideiussioni), di solito richieste per ottenere un finanziamento.
Il video è di qualche anno fa, ancora non sapevo dello tsunami che avrebbe investito la nostra economia a causa del coronavirus!
Il DL “Liquidità”, convertito con Legge 40/2020, ha profondamente modificato le modalità operative del Fondo di garanzia semplificando le procedure, aumentando le coperture e ampliando la platea dei beneficiari.
Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente, cerca però di ridurre il rischio dell'operazione di finanziamento, mitigando anche i costi. Sulle somme garantite dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie (purtroppo spesso le banche acquisiscono però le firme di garanzia dell'imprenditore, soci, amministratori, conviventi, ecc).
Le operazioni garantibili per mezzo del fondo di garanzia sono:
al 100% (sia per garanzia diretta sia per riassicurazione) per operazioni finanziarie
di importo fino a 30mila euro e comunque non superiore al doppio della spesa salariale annua o al 25% del fatturato
con durata massima di 10 anni a condizione che il rimborso della quota capitale non inizi prima di 24 mesi dall'erogazione
al 90% (sia per garanzia diretta sia per riassicurazione) per operazioni finanziarie
a fronte di liquidità o di investimento, con durata massima di 6 anni, di importo non superiore al doppio della spesa salariale annua o al 25% del fatturato. Per operazioni finanziarie di importo fino a 800 mila euro è possibile combinare l’intervento del Fondo con una garanzia del 10% rilasciata da un confidi, a valere su risorse proprie, al fine di ottenere una copertura del 100% del finanziamento.
all'80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione (su garanzie rilasciate da confidi non superiori all’80% del finanziamento) per tutte le operazioni che non rientrano nei precedenti punti (esempio la ristrutturazione del debito).
Per queste operazioni finanziarie è possibile combinare l’intervento del Fondo con una garanzia del 20% rilasciata da un confidi, a valere su risorse proprie, al fine di ottenere una copertura del 100% del finanziamento.
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