#DIRITTOINPILLOLE
Автор: Avv. ALICE PASSACQUA
Загружено: 2025-09-16
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Art. 191 Codice della Strada - Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni:
“1. QUANDO il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti DEVONO dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli ATTRAVERSAMENTI PEDONALI o si trovano nelle loro IMMEDIATE prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio. Resta fermo per i pedoni il divieto di cui all'articolo 190, comma 4.
2. Sulle strade SPROVVISTE di attraversamenti pedonali i conducenti DEVONO consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla SANZIONE AMMINISTRATIVA da € 167 a € 665”.
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