Procedura Penale, Lezione n.39: Ordini europei di produzione e conservazione di prove elettroniche
Автор: Studio Legale Avv. Davide Tutino
Загружено: 2026-01-22
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Argomenti trattati:
• Premessa: funzione e ratio della disciplina: centralità delle prove elettroniche nelle indagini; criticità dei canali tradizionali di cooperazione; esigenza di tempestività e “volatilità” del dato; finalità processuale del reg. (UE) 2023/1543 e del d.lgs. 215/2025 (accesso transfrontaliero diretto, con presidio di legalità tramite condizioni, competenze, convalide/riesami, regole di conoscibilità e utilizzabilità).
• Condizioni di emissione dell’ordine europeo di produzione (art. 5 reg. (UE) 2023/1543): rinvio al regolamento; condizioni cumulative (necessità e proporzionalità; adottabilità in caso interno comparabile); condizioni differenziate per categorie di dati e tipologie di reato; contenuto minimo dell’ordine; destinatario (titolare del trattamento) e casi eccezionali; clausole di salvaguardia (immunità/privilegi; libertà di stampa/espressione); regole speciali per dati detenuti per conto di autorità pubbliche; limiti ulteriori quando i dati sono coperti da segreto professionale (incl. avvocato-assistito e sanitario-paziente).
• Autorità titolari del potere di emissione: competenza di pubblico ministero e giudice secondo rispettive attribuzioni; ordine del giudice su richiesta del PM; legittimazione a sollecitare la richiesta (persona offesa/difensore; indagato/imputato; parti private e difensori).
• Riparto ante esercizio dell’azione penale per categorie di dati: attribuzione al GIP per dati di traffico e contenuto; attribuzione al PM per dati abbonato e dati di accesso.
• Caso di emergenza: emissione della polizia giudiziaria e convalida: emissione anticipata (per dati abbonato) da ufficiali di PG; trasmissione entro 48 ore e decisione sulla convalida entro le 48 ore successive; effetti della mancata convalida (revoca, comunicazione al destinatario, cancellazione dei dati, divieto di documentazione e utilizzazione).
• Conoscenza alle parti e sanzione processuale: comunicazione alle parti e ai difensori secondo le regole processuali; inutilizzabilità dei dati acquisiti fuori dai casi o senza condizioni previste da regolamento e decreto.
• Ordine europeo di conservazione: emissione e convalida (art. 3 d.lgs. 215/2025): misura di preservazione dei dati in vista di successiva produzione; competenza di PM e giudice; riparto prima dell’azione penale (provvede il PM); emergenza con emissione PG e convalida; trasmissione del certificato per coordinamento investigativo nei delitti indicati (a DNA/Procuratore generale distrettuale).
• Procedura accelerata (art. 4 d.lgs. 215/2025): urgenza e “efficacia subordinata” alla convalida; (a) produzione per traffico/contenuto emessa dal PM ma efficace solo dopo convalida del GIP (trasmissione entro 24 ore; decisione entro 48 ore); (b) produzione per abbonato/accesso emessa da ufficiali di PG ma efficace solo dopo convalida del PM (stessi termini); conservazione emessa da PG con convalida del PM (stessi termini).
• Autorità e procedure di esecuzione (art. 6 d.lgs. 215/2025): autorità di esecuzione (Procuratore della Repubblica distrettuale competente e GIP del medesimo tribunale, secondo attribuzioni); notifica a cura del Procuratore; riconoscimento su richiesta ex art. 16 reg.; criteri di trasmissione ad altro ufficio e gestione contrasti; differenziazione dell’esecuzione tra dati abbonato/accesso e conservazione (decreto del Procuratore) vs traffico/contenuto (autorizzazione del GIP); regola di chiusura: atti esecutivi disciplinati dalla legge italiana.
• Disposizioni di coordinamento con Codice privacy e c.p.p. (art. 9 d.lgs. 215/2025):
• Modifiche all’art. 132 d.lgs. 196/2003: potere del PM di ordinare conservazione/protezione dei dati di traffico (esclusi contenuti) per 90 giorni prorogabili fino a 6 mesi; definizione e regime dei dati abbonato; acquisizione dei dati abbonato da PM o PG (anche di iniziativa o su delega, ex art. 348 c.p.p.).
• Introduzione dell’art. 263-bis c.p.p.: ordine di conservazione di dati nelle indagini preliminari (decreto motivato del PM; durata 90 giorni prorogabili fino a 6 mesi; possibili modalità di custodia/indisponibilità); urgenza con emissione PG e convalida del PM entro termini (inefficacia in caso di mancata convalida).
A cura dell’AVVOCATO DAVIDE TUTINO , penalista, patrocinante in Cassazione
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