YTP: Prete Pane Non Esiste Parte 3
Автор: Stew Barz
Загружено: 2017-06-14
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Описание:
L'attesa è finita: ecco a voi la terza ed ultima parte della trilogia che mi ha tolto secoli di vita!
TRACKLIST:
0:06 The Mask soundtrack -
1:03 Jumanji soundtrack
1:10 Trailers epici a caso (non ricordo quale di preciso, ne trovate una marea)
1:31 Sonic Hedgehog theme
1:58 Laura Pausini - Invece no
2:27 Super Mario Bros - Underwater theme
2:41 Martin Garrix - Animals
4:05 Taking the Hobbits to Isengard Remix
5:05 Dead or Alive - You spin me round
5:09 South Park transition sound effects
5:58 Quincy Jones - Ironside (Kill Bill fight theme)
6:16 Sarah MacLachlan - In the arms of an angel
6:34 Gabry Ponte - Geordie Remix
7:08 Parov Stelar - Catgroove
7:48 Franco Micalizzi - La banda del Gobbo
8:12 Prophilax - Trombopolis (parte 2: Inculopolis)
8:55 Miley Cyrus - Wrecking Ball MLG remixed
8:58 John Scatman - I'm the scatman Piano arrangement
10:32 La canzone di Gaston
10:48 Back to the future - My father Theme
11:10 South Park transition sound effects
12:12 Mondo Marcio - Dentro la scatola
12:35 Francesco Gabbani - Amen
14:22 Prophilax - Trombopolis
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TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941) dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. La creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, doti creative etc. è elemento protetto dalla legge e appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". Assicurato il diritto di satira come fondamentale
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