Donazione e testamento: ne parliamo con il notaio Orfina Scrocco di Lucera
Автор: Gagliardi Immobiliare Lucera
Загружено: 2019-03-27
Просмотров: 2548
Описание:
Donazione e testamento: Antonio Lembo ne parla con il notaio Orfina Scrocco
Benvenuti a questo secondo appuntamento con il Notaio Orfina Scrocco. Nel primo incontro abbiamo parlato delle Agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Quest’oggi, invece, ci occupiamo di un argomento altrettanto “caldo” e sentito dalla popolazione, la donazione e il testamento.
Molte persone, soprattutto anziani, si rivolgono alla nostra agenzia per avere informazioni sul modo migliore per lasciare i propri beni agli eredi, se con la donazione o con il testamento.
Antonio Lembo: che differenza c’è tra donazione e successione?
Notaio Scrocco: “Quello delle successioni è un campo delicato, difficile e complesso. Una risposta veloce e sintetica non è possibile perché è un campo vastissimo. Voglio precisare una cosa importantissima: non esiste una struttura giuridica che imponiamo alla parte; si parte sempre dalla situazione del singolo e poi su quella situazione particolare, che si chiama fattispecie concreta, si costruisce una veste giuridica.
Il notaio è come un “sarto”, dobbiamo costruire il vestito giusto in base a quelle che sono le esigenze di una persona, soprattutto se quella persona è un anziano, perché per gli anziani effettivamente è viva la preoccupazione sul come disporre dei propri beni al momento del loro decesso.
Gli strumenti che la legge ci mette a disposizione sono fondamentalmente due:
Uno è il testamento. Cos’è il testamento? È il modo che ci dà il legislatore per disporre dei propri beni al momento in cui non ci saremo più. Il testamento può essere pubblico se lo andiamo a fare dal notaio, cioè se rendiamo le nostre dichiarazioni ad un notaio alla presenza di due testimoni; il notaio lo mette per iscritto e lo conserva. Il testamento può essere anche olografo. Si dice olografo quando una persona ha in mente di disporre dei propri beni in un certo modo, prende un pezzo di carta e scrive quelle che sono le sue intenzioni. Per essere valido il testamento olografo deve avere dei requisiti: deve essere scritto di proprio pugno, deve essere firmato e ci deve essere la data. Se ricorrono questi requisiti questo documento ha valore giuridico .
Poi ci sono altri tipi di testamento ma è una questione più complessa.
Se invece una persona vuole predisporre la divisione dei beni in vita, allora abbiamo lo strumento della donazione. La donazione è un vero e proprio contratto, con cui il donante si spoglia, con animo di liberalità, di determinati beni o anche di un solo bene a favore del donatario. Colui che riceve accetta questo lascito a suo favore nello stesso contratto.
Chiaramente questi due strumenti, il testamento e la donazione, sono certamente espressione libera della volontà di disporre, hanno però una serie di paletti che l’ordinamento giuridico pone a tutela dei diritti e degli interessi della famiglia e di colui che non è proprietario del bene, che può essere il coniuge, i figli.
Una materia, come ho già detto, complessa e vasta, perché entriamo nel campo dei diritti dei cosiddetti eredi “legittimari”, materia che deve essere affrontata dettagliatamente.
Antonio Lembo: dottoressa ci sono delle differenze fiscali tra donazione e testamento?
Notaio Scrocco: sostanzialmente no perché l’imposta è unica, si chiama imposta di successione o di donazione, le aliquote sono le stesse.
Diciamo subito che fino ad un determinato limite, fissato ad 1 milione di euro, per ogni figlio, per ogni erede, non c’è da pagare l’imposta, si pagano solo trascrizione e voltura, in parole molto semplici si paga solo il 3% sul valore catastale, sia se la proprietà perviene agli eredi per successione testamentaria sia se gli perviene con un atto di donazione.
L’unica differenza è in capo a chi si spoglia. Perché se colui che si spoglia lo fa con il testamento, continua a pagare i tributi, le tasse, le imposte sui beni fino al momento del suo decesso.
Se invece si spoglia in vita con un atto di donazione ovviamente questi oneri di natura fiscale vanno a cadere sul donatario e non più sul donante anche se c’è poi un distinguo tra donazione con riserva di usufrutto e non, e quindi a secondo di questa opzione c’è una differenza di soggetto tenuto al pagamento delle imposte.
Però sostanzialmente tra queste due figure giuridiche non c’è una differenza di tassazione. La scelta o l’opportunità dell’uno o dell’altro va vagliata caso per caso e dipende dalla volontà di colui che è proprietario ovviamente dei beni in questione.
Antonio Lembo, consulente immobiliare Gagliardi - Lucera (Foggia)
Alla prossima
Tel. 3275927176
www.gagliardicasa.it
[email protected]
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке: