Il nuovo Testo Unico IVA: detrazione IVA retro-imputabile senza eccezioni
Автор: Assel Consulting
Загружено: 2026-03-16
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Il nuovo Testo Unico IVA, per sua natura, non introduce una disciplina innovativa, ma svolge una funzione essenziale di riordino e sistemazione.
Con 171 articoli e 4 allegati, esso ricompone in un quadro unitario una materia oggi dispersa in una pluralità di fonti — oltre 70 provvedimenti normativi — destinati, a decorrere dal 2027, a essere integralmente abrogati. Si tratta di un intervento di indubbio pregio tecnico, che dovrà sicuramente tener conto della rilevante apertura proveniente dalla Polonia, che anticipa una soluzione ormai difficilmente eludibile anche per l’ordinamento italiano in tema di detrazione IVA delle fatture di fine anno, mi riferisco alla sentenza T-689/24 del Tribunale dell’Unione Europea.
Che cosa afferma la sentenza?
La sentenza T-689/24 afferma, in sostanza, questo: una normativa nazionale non può impedire al soggetto passivo di detrarre l’IVA nel periodo in cui il diritto è sorto solo perché la fattura è stata ricevuta nel periodo successivo, se però la fattura è stata comunque ricevuta prima della presentazione della dichiarazione relativa a quel primo periodo. E questo è il contenuto del dispositivo.
Il Tribunale UE costruisce il ragionamento distinguendo con precisione tra:
presupposti sostanziali del diritto alla detrazione (che fanno nascere il diritto: in particolare l’esigibilità dell’imposta e gli altri requisiti sostanziali previsti dalla Direttiva IVA), e
Il presupposto formale del possesso della fattura, che è necessario per esercitare il diritto, ma non per farlo nascere.
In termini pratici, la sentenza dice che non è conforme ai principi di neutralità IVA e proporzionalità una regola nazionale che imponga automaticamente di spostare la detrazione al periodo successivo quando il contribuente, pur non avendo ancora la fattura durante il periodo di effettuazione dell’operazione, la possiede già al momento in cui presenta la dichiarazione di quel periodo. Il Tribunale sottolinea anche che, altrimenti, il soggetto passivo sopporta temporaneamente il peso finanziario dell’IVA, in contrasto con la logica di neutralità dell’imposta.
Quindi, per essere chiari, la sentenza non afferma che si può detrarre “senza fattura”; afferma invece che il requisito della fattura non può essere usato per posticipare automaticamente l’esercizio alla detrazione quando la fattura è comunque disponibile prima del deposito della dichiarazione del periodo in cui il diritto è maturato.
Questo incide direttamente sulla casistica italiana delle fatture quelle “a cavallo d’anno”, perché la regola interna (come letta nella prassi) ha finito per irrigidire la detrazione delle fatture ricevute a gennaio ma riferite a operazioni di dicembre.
Sinteticamente, allo stato della normativa interna si applica questa regola:
Il diritto alla detrazione può essere esercitato a partire dal periodo in cui l'operazione si considera effettuata a condizione di ricevere e registrare la relativa fattura entro il giorno 15 del mese successivo (del secondo mese successivo per i trimestrali), escluse le operazioni effettuate nell'anno precedente, detraibili a partire dal periodo in cui si riceve la relativa fattura ai sensi dell’articolo 1 comma 1 del DPR 100/98, e della circolare dell’Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2018, la numero 1/E. Quest'ultima esclusione è in contrasto con quanto stabilito dal Tribunale dell’Unione Europea, e quindi non dovrebbe più essere vigente.
Ripetendo il concetto con altri termini, l’Amministrazione ritiene che il diritto alla detrazione dell’IVA presupponga il concorso di due requisiti, ossia, da un lato, l’effettuazione di un’operazione fiscalmente rilevante e, dall’altro, la disponibilità di una fattura regolarmente emessa in capo al cessionario o al committente. In base a tale impostazione, qualora la fattura sia pervenuta in un periodo d’imposta ad esempio, nel 2025 ma venga registrata nell’anno successivo 2026, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale 30 aprile 2026, la detrazione resta ammessa con riferimento all’anno di ricezione, purché il documento sia iscritto, entro il medesimo termine, in un apposito registro sezionale.
In ogni caso il termine finale per l’esercizio della detrazione è quello della dichiarazione relativa all'anno in cui risultano verificati entrambi i requisiti (effettuazione dell'operazione e ricezione della fattura o emissione della nota di variazione).
Facciamo un esempio:
Se si riceve una fattura nel 2025 e la si registra nel 2026, e comunque entro il termine della presentazione della dichiarazione IVA, allora la detrazione è ammessa a condizione che queste fatture siano registrate in appositi registri a parte, sempre entro il termine del 30 aprile, data ultima per la presentazione della dichiarazione IVA.
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