CO.CO.CO e CO.CO.PRO: è ancora possibile assumere con queste formule?
Автор: Pierpaolo D'Andria Consulente del Lavoro
Загружено: 2019-06-04
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Co.co.co. e co.co.pro? Esistono ancora?
Una delle domande ricorrenti che mi viene posta è se è ancora possibile assumere collaboratori utilizzando forme contrattuali di natura parasubordinata, ossia a metà strada tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, per intenderci le tanto discusse co.co.co e co.co.pro., ossia le collaborazioni coordinate e continuative e quelle a progetto.
Se le collaborazioni a progetto sono ormai state abolite, ad oggi è ancora possibile utilizzare le collaborazioni coordinate e continuative, ossia le co.co.co. , purché però “genuine” ovvero che non costituiscano un rapporto di lavoro subordinato “mascherato”.
Ma come si fa a capire se una cococo è genuina o meno?
In verità il legislatore non ci fornisce gli elementi specifici che una di collaborazione coordinata e continuativa deve contenere per definirsi autentica, ma si limita a dettare gli elementi che caratterizzano una collaborazione coordinata e continuativa NON GENUINA e quindi riconducibile al lavoro subordinato.
In particolare se una collaborazione presenta congiuntamente tre particolari caratteristiche, e cioè:
È esclusivamente personale
È caratterizzata per essere continuativa
Le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa sono organizzate dal committente anche con riferimento a tempi e luogo di lavoro.
Non ci troviamo di fronte ad un rapporto di collaborazione ma nei confronti di una presunzione di subordinazione e quindi di rapporto di lavoro subordinato.
Ci sono, comunque, dei tipi di collaborazione esclusi dalla presunzione di subordinazione:
le collaborazioni disciplinate, dal punto di vista economico e normativo, dai contratti collettivi, finalizzati a particolari esigenze produttive ed organizzative di settore;
oppure le collaborazioni svolte da professionisti iscritti ad albi o ordini, prestate nell’esercizio della professione per la quale è richiesta l’iscrizione (ad esempio, una collaborazione nell’ambito della consulenza legale per un avvocato);
le collaborazioni effettuate da amministratori e sindaci di società, e da partecipanti a collegi e commissioni;
le collaborazioni prestate in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate al CONI.
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