PROROGA 2022 e MODIFICHE all'ECOBONUS 110%: riassunto facile -
Автор: Soluzioni Green
Загружено: 2020-12-22
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La Legge di Bilancio 2021, modificata in Commissione alla Camera, contiene l’attesa proroga dell’Ecobonus al 110%. L’agevolazione si applica fino al 30 giugno 2022 ma, in alcuni specifici casi, la proroga è al 31 dicembre 2022, o perfino al 30 giungo 2023. Di fatto, si tratta di una proroga di sei mesi, eventualmente allungabile a un anno. La manovra contiene anche un complesso meccanismo di ripartizione delle quote annuali.
Vediamo tutte le novità, contenute negli emendamenti alla Legge di Bilancio, che sostanzialmente sono definitivi. Il testo discusso in Aula alla Camera da martedì 22 dicembre, sarà infatti approvato con fiducia, per poi fare un veloce passaggio in Senato, dove non si prevedono modifiche in considerazione del fatto che l’approvazione definitiva deve arrivare entro fine anno.
Nella versione della Legge di Bilancio 2021 modificata e ampliata c’è spazio anche per la proroga del superbonus fino al 2022.
Infatti viene prorogato il 110% per interventi effettuati dall’1 luglio 2020 al 30 giugno 2022
La disposizione proroga l’applicazione della detrazione al 110% (cd superbonus) per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.
Lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, facciamo chiarezza
La norma precisa inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, mentre per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.
Ma non vi è solo la modifica temporale, ma alcuni miglioramenti importanti che ampliano la platea dei beneficiari al superbonus 110%.
Il Superbonus al 110%, lo ricordiamo, si applica per interventi di isolamento termico delle superfici opache, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, interventi antisismici. Questi interventi, le cui caratteristiche vengono dettagliate dalla legge e dai provvedimenti di prassi, si considerano trainanti. Nel caso in cui, contemporaneamente, vengano effettuati altri lavori di riqualificazione energetica (fra quelli ammessi al normale Ecobonus al 65% previsto dall’articolo 14 del dl 63/2013), l’agevolazione si applica al 110% anche a questi ultimi (interventi trainati). Ci sono poi altre due specifiche tipologie di interventi trainati, che riguardano l’installazione di impianti fotovoltaici, e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
La manovra contiene una serie di novità e di chiarimenti che riguardano alcune specifiche tipologie di interventi fra quelli sopra elencati:
1. Gli interventi per la COIBENTAZIONE DEL TETTO rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
2. Vengono compresi anche i lavori per l’ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE per le persone portatrici di handicap e per le persone di età superiore a 65 anni.
3. La detrazione prevista per l’installazione di IMPIANTO FOTOVOLTAICI connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.
4. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture WALLBOX per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, viene riconosciuta la maxi detrazione del 110% nei seguenti limiti di spesa:
2000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno;
1500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
1200 euro per edifici plurifamiliari o condomini con un numero superiore ad otto colonnine.
Non solo!
Viene precisata la definizione di unità immobiliare FUNZIONALMENTE INDIPENDENTE.
Deve essere dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.
Infine viene precisato che sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.
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