Webinar 19.5.25: Accertamenti fiscali. Verifiche fiscali. Alla luce della sentenza Italgomme CEDU.
Автор: Professionisti del Diritto
Загружено: 2025-05-24
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🧾 TITOLO:
Accertamenti fiscali e verifiche in loco. L’impatto della sentenza CEDU Italgomme Pneumatici Srl e altri c. Italia (ricorsi n. 36617/18 e altri 12) del 6 febbraio 2025 sul nostro ordinamento tributario
🎯 Obiettivo dell’incontro: analizzare l’evoluzione del diritto tributario in chiave convenzionale e costituzionale, alla luce della recente giurisprudenza della Corte EDU (Italgomme e Rustamkhanli c. Azerbaijan) sul diritto al rispetto dei locali aziendali e sull’effettività del ricorso giurisdizionale ex artt. 6 e 8 CEDU.
👥 INTERVENGONO:
1) dott. Vincenzo Laudiero – Giudice CGT II grado Lazio
2) avv. Gabriella Lattuca – Responsabile Dip. Giustizia Tributaria MF
3) avv. Giuseppe Sapienza – Commissione trib. OA Catania
4) prof. avv. Andrea Giovanardi – Univ. di Trento
5) dott. Filippo D’Aquino – Consigliere Corte di Cassazione
6) avv. Giuseppe Giamportone – Camera Tributaristi Palermo
🎙 Moderano:
7) avv. Margherita Kòsa, Presidente Professionisti del Diritto
8) avv. Lino Orrico, Presidente Movimento Forense Milano
Nel sistema tributario italiano, l’attività di verifica presso il contribuente non può essere intesa come zona franca del diritto. Il riferimento normativo non è soltanto la legge scritta, ma il più ampio diritto sostanziale domestico, che include prassi, giurisprudenza nazionale e sovranazionale, con particolare attenzione alla Convenzione EDU.
👮♂️ Il nodo della discrezionalità: l’accesso presso il contribuente implica una compressione di libertà costituzionalmente tutelate (artt. 13-14-15 Cost.). Serve un bilanciamento, che si realizza attraverso l’obbligo di autorizzazione scritta e motivata, previsto dagli artt. 51 e 52 del DPR 633/1972 e ribadito dall’art. 12 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000).
❌ Tuttavia, una prassi degenerativa continua a evocare l’art. 35 della L. 4/1929 – norma d’epoca prebellica – per giustificare accessi “di iniziativa” della Guardia di Finanza, anche senza titolo scritto. Secondo questa lettura, basterebbe una comunicazione verbale del Comandante. Ma ciò è incompatibile con lo stato di diritto e con la gerarchia delle fonti.
⚠️ Se l’autorizzazione è generica (“verifica anni 2021–2022”) e durante l’accesso si acquisiscono documenti relativi al 2023, tale documentazione è inutilizzabile, a meno di nuova autorizzazione motivata. Lo stabilisce l’art. 7, comma 2, Statuto contribuente, che sancisce l’inutilizzabilità degli atti acquisiti in violazione di legge.
⚖️ CEDU e giurisprudenza Ital-Gomme: la Corte EDU ha stabilito che l’art. 8 CEDU si applica anche ai locali aziendali, e ogni accesso deve essere giustificato, proporzionato e motivato. Una giurisprudenza orientata a questi principi impone che, in mancanza di motivazione specifica, l’accertamento fondato su elementi acquisiti illegittimamente debba essere annullato.
📚 Il nostro ordinamento contiene già gli strumenti normativi:
Art. 7-bis: annullabilità degli atti per vizi procedimentali.
Art. 10-ter: principio di proporzionalità, con limite al potere istruttorio.
Art. 1: riconoscimento espresso dei principi della CEDU.
🔍 Conclusione: la legalità dell’accesso fiscale è parametrata non solo sulla legge scritta, ma sull’intero diritto sostanziale, compreso il diritto convenzionale. L’autorizzazione scritta e motivata non è un optional: è condizione di legittimità e di utilizzabilità della prova. Occorre una giurisprudenza interna coerente con gli standard della Corte EDU, capace di archiviare definitivamente i riflessi del "residuo bellico" dell’art. 35 L. 4/1929.
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