Il commercio elettronico
Автор: Valerio Pandolfini
Загружено: 2012-09-27
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Alla pagina www.assistenza-legale-imprese.it/imprese/attivita/it-e-internet potrete vedere come lo Studio Legale Pandolfini sia specializzato anche nel ramo del commercio elettronico.
Il cosiddetto "e-commerce" è quella forma di commercio caratterizzata dall'impiego di strumenti elettronici per la stipulazione del relativo contratto e questo pone una serie di problematiche di tipo giuridico che attengono alla validità dei contratti telematici, all'esistenza di un'effettiva volontà negoziale e all'identificazione del soggetto cui questa volontà sia riferita.
I contratti telematici sono di tre tipi:
1) Contratti tra imprese (business to business)
2) Contratti tra impresa e consumatore (business to consumer)
3) Contratti tra impresa e pubblica amministrazione ( business to pubblic)
La normativa relativa al commercio elettronico comprende:
D.lgs 70/2003, con cui è stata recepita la direttiva comunitaria 31/2000, che si applica ai B2B e al B2C e riguarda qualsiasi tipo di servizio prestato tramite internet;
La normativa sui contratti del codice civile;
Nel B2C, la normativa relativa al codice del consumo;
Il D.Lgs 82/2005, codice dell'amministrazione digitale;
Codice sulla privacy.
Per quanto riguarda la trasparenza sulle informazioni relative al contratto che si andrà a concludere, il D.Lgs 70/2003 prevede che ci sia la comunicazione delle informazioni che possono essere:
1) Informazioni generali: le informazioni sul prestatore che devono essere reperibili in modo facile, diretto e permanente
2) Informazioni sulle comunicazioni commerciali: devono essere facilmente identificabili e devono contenere una specifica informativa diretta ad evidenziare che si tratta di una comunicazione commerciale
3) Informazioni sulla conclusione del contratto: servono ad evitare che si commettano errori nella conclusione del procedimento di contratto on-line e danno indicazioni in merito alle fasi tecniche da seguire nel contratto, al metodo di archiviazione del contratto, ai mezzi tecnici per la correzione di eventuali errori, ai codici di condotta del prestatore, alle lingue del contratto e agli strumenti di composizione delle controversie.
Il contratto di commercio elettronico si ritiene concluso quando si accettano le condizioni di vendita on-line con un click nel cosiddetto "point and click" ed il prestatore, quando riceve l'ordine, deve inviare una ricevuta riepilogativa di quest'ultimo.
Le condizioni di contratto devono essere conoscibili agli utenti prima dell'accettazione del servizio; nel caso in cui poi dovessero contenere clausole vessatorie, se si tratta di un B2B, devono essere approvate per iscritto, se si è di fronte ad un B2C, sono generalmente nulle, a meno che l'impresa non riesca a dimostrare il contrario.
Dal momento che il commercio elettronico presenta tutte queste particolarità e complessità è consigliabile che le imprese si rivolgano ad un legale specializzato per redigere o far verificare i loro contratti on-line al fine di evitare possibili contestazioni da parte di clienti o fornitori.
Se volete avere maggiori informazioni relativamente al commercio elettronico vi invitiamo a visitare la pagina www.assistenza-legale-imprese.it/imprese/attivita/it-e-internet
Studio Pandolfini
Avv. Valerio Pandolfini
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