La donazione di immobile: come e quando conviene donare un immobile
Автор: BT Studio Legale
Загружено: 2021-08-23
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Il video affronta il tema della donazione di immobile, talvolta utilizzata per anticipare gli effetti della successione (come nel caso della donazione di un immobile ad un figlio). Vengono soprattutto esaminati i vantaggi e gli svantaggi, soprattutto derivanti dal rapporto tra donazione e legittima di successione (come ad esempio la difficoltà di vendere un immobile donato, a causa della possibile azione di riduzione e restituzione), le peculiarità delle donazioni indirette, il regime fiscale delle donazioni dirette e delle donazioni indirette. Inoltre vengono affrontati i casi di revoca e rinuncia.
Quando parliamo di donazione di immobile, facciamo riferimento a quelle donazioni aventi ad oggetto beni immobili, quali: abitazioni, terreni, locali commerciali, locali adibiti ad uso garage o cantine, ecc.
Si può ricorrere ad una donazione di immobile per vari motivi: anticipare gli effetti della successione (ad esempio nel caso della donazione di un immobile ad un figlio); destinare una certa quota a favore di una determinata persona; dimostrare riconoscenza ad amici o conoscenti che ci hanno aiutato; sottrarre una parte dei beni ai creditori, in modo da evitare il rischio di un pignoramento; evitare di pagare le tasse sulla seconda casa, ecc.
Secondo l’art. 769 cod. civ. “La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”. Quindi la donazione è un atto a titolo gratuito tra vivi, con il quale una parte (detta donante), per spirito di liberalità, cioè con l’intenzione di attribuire un vantaggio patrimoniale, senza esserne obbligato, ed in maniera del tutto spontanea, arricchisce un’altra parte (detta donatario) cedendo la sua proprietà o altri diritti reali (ad esempio uso, usufrutto, abitazione) oppure assumendo un’obbligazione (cd. donazione promissoria) e non ricevendo nulla in cambio. La donazione può avere ad oggetto tutti i beni presenti del donante; non anche quelli futuri (art. 771 c.c.), poiché la donazione di beni futuri è nulla. Nel caso poi in cui la donazione abbia ad oggetto un’universalità di cose (ad esempio un’azienda), rientrano nella donazione anche le cose che si aggiungono successivamente, salvo diversa volontà.
La causa del contratto di donazione è costituita dalla spontanea volontà del donante di arricchire il donatario, ma l’eventuale errore sul motivo della donazione o l’eventuale motivo illecito possono rendere la donazione invalida (art. 787 cod. civ.).
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